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PANNELLI DI LAMINATO BIANCO OPACO 18 x 1200 x 2400 PER LA REALIZZAZIONE DI PARETI CON LASTRA IN PIOMBO - STRUTTURA DI SUPPORTO PER LASTRE DA UTILIZZARE IN RADIOPROTEZIONE - LASTRE DI PIOMBO DA FONDERIA - PIOMBO IN FOGLI - PANNELLI STUDI ODONTOIATRICI

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Cod. art.: 359917
Quantita minima ordinabile : 1
Messaggio: *
Venduto da:

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Unità di misura: PZ
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Descrizione

 

Pannelli per la realizzazione di strutture di rivestimento in studi odontoiatrici

Il dimensionamento e lo studio della protezione deve essere effettuato da un tecnico abilitato, esperto in radioprotezioni. Il nostro supporto è limitato alla fornitura dei materiali e degli accessori necessari per il loro assemblaggio.

Contattateci per informazioni o per  preventivo, disponiamo anche di collanti e strutture di supporto 

Piombo nei Formati commerciali, in rotoli da 5x1mt

Spessore mm

0.35

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Peso x m² (kg/m²)

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Peso Rotolo

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360

 

PIOMBO: PB 99.9 altre specifiche su richiesta

LAMINATI : CARATTERISTICHE A NORME UNI 6450-69

Il Piombo con titolo 99,9 è idoneo per la realizzazione delle barriere di schermatura da radiazioni, viene utilizzato anche per la realizzazione di pareti o barriere di protezione fisse o mobili. Può essere inoltre utilizzato per la protezione di porte e solai. L'appicazione della lamina è possibile su pareti in cartongesso, mattoni, forati, pietra o calcestruzzo. La lamina di piombo è utilizzata inoltre per la la realizzazione di coperture, tetti  e opere di lattoneria.

 

Aggiornamenti e normative:

La lamina di piombo viene utilizzata spesso per la realizzazione di pareti protettive, vi riportiamo una sintesi degli aggiornamenti normativi a seguito della entrata in vigore, il 27 agsto 2020 del D.Lgs. 101/2020
 
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Entra in vigore il 27 agosto 2020 il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 come recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom. Stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121).
Il Decreto introduce nel nostro Paese importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea.

Novità introdotte dal decreto D.Lgs. 101/20 in materia di radioprotezione in Odontoiatria

A partire da agosto 2020, con l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di radioprotezione, sono state introdotte alcune novità senza che fosse previsto un regime transitorio. Di seguito sono elencate alcune delle principali novità che riguardano in particolare gli studi odontoiatrici.

  • L’utilizzo di apparecchiature radiologiche in campo odontoiatrico è consentito in ambito complementare all’esercizio clinico (contestuale, integrato e indilazionabile rispetto all’espletamento della procedura specialistica): apparecchiature endorali, panoramiche, tele e cbct continuano a poter essere utilizzate su pazienti propri (non per conto di altri professionisti o soggetti sanitari), senza refertazione;

  • Frequenza delle valutazioni: la frequenza delle valutazioni, precedentemente decisa dall’Esperto Qualificato (che con il nuovo decreto cambia nome e si chiama "Esperto di Radioprotezione") diventa "almeno annuale" (art. 131);

  • Notifica di pratica radiologica (ex comunicazione preventiva di pratica radiologica): i termini relativi all’obbligo di comunicare agli enti di vigilanza l’intenzione di iniziare una pratica radiologica passano da almeno 30 giorni prima ad almeno 10 giorni prima (limitatamente al campo sanitario). Rimangono invariati i termini di almeno 30 giorni prima per le notifiche di cessazione, mentre viene introdotto il termine di 30 giorni entro i quali notificare agli enti le variazioni amministrative. Le notifiche di pratica radiologica sono ora firmate dall’Esercente e, per quanto di competenza, dall’Esperto di Radioprotezione e dal Responsabile dell’Impianto Radiologico (all. IX);

  • La valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti che il datore di lavoro deve effettuare ed allegare al DVR ai sensi del D.Lgs 81/08, cioè la relazione di cui art. 109 del D.Lgs. 101/20, è redatta e firmata dall’Esperto di radioprotezione e dal Datore di Lavoro e deve avere data certa. Le relazioni precedentemente redatte ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 230/95 devono essere aggiornate ai sensi della nuova normativa (art. 109);

  • Formazione: per gli odontoiatri, i crediti formativi specifici in materia di radioprotezione devono essere almeno il 15% di quelli previsti per il triennio (cessa l’obbligo di formazione specifica quinquennale previsto dal D.Lgs. 230/95) – (art. 162);

  • È estesa all’odontoiatria la valutazione dei LDR (livelli diagnostici di riferimento): con cadenza quadriennale l’esperto in fisica medica misura i LDR. Nella documentazione relativa al sistema di qualità adottato devono essere esplicitati i LDR, gli standard di buona pratica adottati dalla struttura, le fonti da cui sono tratti e le modalità della loro verifica (art. 158 e All. XXVI);

  • Registrazione delle radiografie: i dati relativi alle radiografie effettuate vanno registrati singolarmente su supporto informatico e trasmessi alla Regione o Provincia autonoma entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto e successivamente ogni 4 anni. I dati da registrare sono: la data, la DAP o il tempo di esposizione, il genere e la fascia di età (0-1, 1-16, 16-60, >60) – (art. 168 – all. XXIX);

  • Formazione dei lavoratori: lavoratori, dirigenti e preposti classificati (A, B e non esposti) devono essere formati con cadenza triennale: il decreto prevede gli argomenti della formazione specifica per ciascuna categoria (artt. 110 e 111);

  • Nomina dell’Esperto di Radioprotezione: è obbligatorio che il datore di lavoro nomini l’Esperto di Radioprotezione con lettera di incarico e relativa accettazione: tale nomina deve essere conservata presso la sede dell’attività (artt. 108 e 128).

    In caso di acquisto di un apparecchio endorale o ortopantomografo è necessario affidarsi alla consulenza di un Esperto di Radioprotezione. Figura professionale abilitata al controllo e alla sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione.


 

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